La risposta sembra negativa.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.16747/2022, depositata in data 24.5.2022, chiamata a decidere sull’obbligo, o meno, del pagamento delle spese processuali da parte degli eredi, nonostante la cessazione della materia del contendere a seguito dell’estinzione dell’illecito amministrativo per l’intervenuto decesso del trasgressore.
A seguito di un illecito edilizio, infatti, l'Amministrazione notificava ordinanza ingiunzione al trasgressore, il quale nelle more del procedimento di opposizione, decedeva, talchè il procedimento veniva riassunto dagli eredi, condannati a pagare non già la sanzione, perchè estinta, ma le spese processuali di primo e secondo grado in base al criterio della soccombenza virtuale, poiché ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione dato il carattere permanente, e non già istantaneo, della violazione edilizia contestata.
Gli eredi ricorreranno in Cassazione sostenendo di non dover pagare le spese perchè in contrasto con il carattere personale dell’illecito amministrativo con conseguente inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza ingiuntiva e delle relative spese.
La Corte accoglierà il ricorso degli eredi poiché nello specifico, il giudice era incorso in errore non considerando che dall’estinzione della sanzione per la morte dell’opponente, non doveva derivare l’obbligo del pagamento delle spese processuali, poiché gli eredi non erano succeduti nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio.
Avv.Francesco Frigieri