Il punto sulle donazioni di dossier titoli

>

Questo mese Ti segnalo l’Ordinanza n. 31170 del 5 dicembre 2024 perché ha affrontato il tema della validità delle donazioni di titoli purchè venga rispettata  la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.

La Cassazione ha ribadito che il trasferimento di un  dossier titoli costituisce una donazione diretta e, in quanto tale, è soggetta alla forma solenne prevista dall’art. 782 c.c. (atto pubblico alla presenza di due testimoni).

Questa formalità ha una funzione di tutela, garantendo la verifica della consapevolezza in capo al donante delle conseguenze patrimoniali dell’atto., ed è per questo che la non necessità delll'atto pubblico non si ha nei casi di modico valore, rapportati alle condizioni economiche del donante, di cui all'art.  783 c.c. 

Nel caso esaminato, si trattava del trasferimento di titoli per un valore complessivo di € 144.607,93, contestato dagli eredi come donazione nulla per mancanza dell’atto pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità, precisando che:

  • La forma dell’atto pubblico è indispensabile per le donazioni di titoli.

  • È necessario provare la conformità dell’atto ai requisiti di legge, qualora venga contestata la validità della donazione.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, a partire dalla  sentenza delle Sezioni Unite n. 18250/2017, laddove la Corte ha proposto una classificazione ed esemplificazione di ciò che rientra nelle donazioni dirette, rispetto a quelle indirette.

Tuttavia, vale la pena segnalare la sentenza n. 7442/2024, che ha ritenuto fiscalmente rilevante un bonifico bancario tra zio e nipote come donazione, pur senza entrare nel merito della sua validità formale.

La sentenza n. 7442/2024 non contraddice esplicitamente la decisione delle Sezioni Unite, tuttavia, la qualificazione del bonifico come donazione indiretta potrebbe essere ritenuta problematica se si tiene conto del quadro civilistico. È fondamentale che la forma del trasferimento e l’intenzione del donante siano chiari per evitare problemi sia sul piano civilistico (nullità) sia sul piano fiscale (imposta sulle donazioni).

In assenza dell’atto pubblico, le donazioni possono essere dichiarate nulle, talchè gli importi oggetto di trasferimenti devono rientrare completamente nell'asse ereditario, come se non fossero mai usciti.

Avv. Francesco Frigieri