Il testamento è sicuramente lo strumento principe per il trasferimento a causa di morte della ricchezza,
Le tecniche di redazione richiedono soltanto alcune rigide formalità, tanto che si parla di strumento tipico a contenuto atipico.
Il testamento è lo strumento principe soprattutto per evitare comprorpietà scomode.
La successione nell’immobile, la quale, molto spesso, rappresenta una situazione difficile, sia per il momento in cui si inserisce, sia perchè potrebbe complicarsi ancora di più per il coinvolgimento di persone (eredi) che si trovano, senza volerlo, in comproprietà con altre, le quali addirittura abitano od ultilizzano già questo tipo di bene.
E' frequente riscontrare nell'asse ereditario almeno un immobile.
In Italia almeno il 70,8% delle famiglie è proprietario della casa in cui vive (e il 28,0% di queste è proprietario di altri immobili; la percentuale aumenta via via fino all’83,9% tra le persone più abbienti. La percentuale di famiglie proprietarie è più elevata tra le coppie con figli (73,9%) e tra i residenti nelle piccole città (il 76,1% nei comuni piccolissimi, fino a 2.000 abitanti, e il 74,3% in quelli con un’ampiezza demografica tra 2.000 e 10.000 abitanti, Fonte ultimo Rapporto Censis.
E' talmente alta la possibilità che in una successione rientri un bene immobile che risulta motivo di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, quando nell’eredità vi sono solo beni mobili inferiori ad euro 100.000,00, mentre se vi sono immobili, l’esonero dalla presentazione non sussiste, a prescindere dal loro valore.
Laddove quindi si apra una successione per legge con oggetto un bene immobile, si assiste alla nascita di una comproprietà c.d. incidentale (perché non volontaria) poiché in questi casi l’Ordinamento propone una tutela fondamentalmente quantitativa di determinati soggetti che sono chiamati legittimari ai quali spetta comunque una quota del patrimonio in ragione del rapporto di parentela con il de cuius.
Questa coesistenza di più titolari di un bene, implica la ricerca di accordi sulla gestione, sulla eventuale vendita, ma anche sull'uso e quindi per evitare tutte queste problematiche, si può ricorrere in via preventiva ad uno strumento principe che è il testamento proprio per andare a dividere o comunque a suddividere in maniera controllata (e non incontrollata) quello che è l'attribuzione dei cespiti unitariamente considerati ad un determinato soggetto o a determinati soggetti.
Del testamento olografo occorre tenere presente:
requisiti di forma:
- Scrittura a mano: Il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore.
- Datazione e firma: Deve contenere la data della redazione e la firma del testatore. Questi elementi devono essere chiari e leggibili.
- Assenza di forme preordinate: Non è necessario seguire una forma prestabilita, ma il testamento deve essere chiaramente identificato come tale e contenere le volontà del testatore in modo inequivocabile.
Requisiti di sostanza:
- Capacità del testatore: Il testatore deve essere maggiorenne e in piena capacità mentale al momento della redazione del testamento.
- Manifestazione di volontà: Il documento deve esprimere chiaramente le volontà del testatore riguardo alla destinazione dei propri beni dopo la morte.
- Determinazione dei beneficiari: Deve indicare in modo preciso i beneficiari dei beni e le relative quote di eredità.
- Revoca di testamenti precedenti: Se il testamento olografo sostituisce uno precedente, dovrebbe includere una clausola di revoca esplicita.
In sintesi, il testamento olografo deve essere scritto a mano, datato e firmato dal testatore, e deve chiaramente esprimere le volontà testamentarie. Deve essere redatto da una persona maggiorenne e mentalmente capace.
Se hai domande sull'istituto, sono abilitati i commenti.
Avv, Francesco Frigieri