Le polizze vita sono da tempo oggetto di analisi.

Le  implicazioni legali, fiscali e procedurali legate alle polizze vita, evidenziano aspetti delicati come la liquidazione dell'indennità ai beneficiari, le conseguenze della premorienza del beneficiario e il trattamento fiscale delle somme corrisposte.

Anche la discussione della natura previdenziale o finanziaria, a seconda delle clausole contrattuali e delle intenzioni delle parti coinvolte, sono argomenti molto importanti.

. Le polizze a finalità previdenziale sono stipulate per garantire una rendita o un capitale al beneficiario al verificarsi di determinati eventi, come la morte dell'assicurato.

Le polizze a finalità finanziaria sono invece volte a ottenere un rendimento finanziario sull'investimento effettuato.

La giurisprudenza ha affrontato diverse questioni riguardo alla natura delle polizze vita, in particolare le polizze unit linked, stabilendo che anche se prevalentemente di natura finanziaria, devono comunque rispettare i principi del codice civile e delle leggi assicurative. La sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo 2019, n.6319, ad esempio, ha ribadito che il giudice deve valutare l'entità della copertura assicurativa rispetto al rischio demografico. Altre sentenze e pronunce della Corte di giustizia europea sono state discusse per chiarire il trattamento giuridico delle polizze vita. La natura finanziaria dei premi versati tramite polizza vita li rende soggetti a collazione, come donazioni indirette nei confronti dei beneficiari, ma ciò non esclude il trasferimento del diritto ai beneficiari fin dalla sottoscrizione della polizza, salvo revoca. Infine, sono state discusse le implicazioni giuridiche di una controversia legata alla natura finanziaria delle polizze vita, in cui è stata argomentata la possibilità di revoca implicita della designazione dei beneficiari originari tramite testamento.

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Avv. Francesco Frigieri