Questo mese, segnalo come tema rilevante, la Risoluzione n. 12 del 14.2.2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nel patto di famiglia le attribuzioni compensative tra assegnatario e non assegnatario sono soggette all’imposta sulle donazioni, con riferimento al rapporto tra il disponente ed i legittimari non assegnatari, confermando l’ultimo orientamento della Cassazione.
Come è noto, Il patto di famiglia è disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. c.c. ed è uno strumento per il passaggio generazionale d’impresa, consentendo all’imprenditore di trasferire la propria azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti. Gli altri legittimari, salvo rinuncia, devono essere liquidati con una somma pari alla loro quota di legittima (art. 768-quater c.c.).
L’evoluzione giurisprudenziale sul punto aveva visto un primo orientamento più penalizzante (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32823) poiché secondo questa pronuncia la liquidazione della quota ai non assegnatari si sarebbe dovuta tassare in base al rapporto tra assegnatario e legittimari non assegnatari.
Con una seconda pronuncia sull’argomento, si era formato un secondo orientamento (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29506) più favorevole poiché secondo questa interpretazione, la somma versata dall’assegnatario ai non assegnatari si sarebbe dovuta tassare come "onere" ai sensi dell’art. 58, comma 1, T.U.S.D., con la conseguenza che l’imposta di donazione si sarebbe dovuta calcolare sul rapporto tra il disponente e i legittimari non assegnatari, e non sul rapporto tra assegnatario e non assegnatari.
E’ seguita altre pronuncia (Cass. 17 giugno 2022, n. 19561) dove è stata confermata la franchigia nel calcolo dell’imposta sulle somme corrisposte tra assegnatario e legittimari non assegnatari e ribadito che solo il trasferimento dal disponente all’assegnatario può godere dell’esenzione fiscale, mentre il conguaglio tra assegnatari e non assegnatari è tassabile.
Con Cass. 28 febbraio 2023, n. 6077 sono stati richiamati i principi della sentenza n. 29506/2020 e n. 19561/2022, confermando l’applicazione dell’imposta di donazione sulle attribuzioni compensative.
In ultimo Cass. 16 luglio 2024, n. 19627 ha confermato i principi delle sentenze precedenti, ossia l’assegnazione dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente all’assegnatario può essere esente dall’imposta e le attribuzioni compensative tra assegnatari e non assegnatari non godono di esenzione e sono tassabili.
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